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Accesso Civico

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall’articolo 5 comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (decreto legislativo n. 97 del 2016) “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, dall’articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e dalle Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016).

Il diritto di accesso civico è una delle più importanti novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 e poi modificate dal d.lgs. 97/2016 con la previsione dell’accesso civico generalizzato. Tale norma, in particolare, prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web. L’art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).

In particolare, si distingue tra:

ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art. 22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’Accesso civico semplice consiste nel diritto di “chiunque” di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai fini della trasparenza. Qualsiasi cittadino, esercitando tale diritto, ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale della società di informazioni che la stessa aveva l’obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

RESPONSABILE DELLA TRASPERENZA:

Maria Michela Bugatti

 

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