Centro di
Formazione
Professionale
Whistleblowing
La disciplina
del whistleblowing
Il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, riguarda “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il decreto è in vigore dal 15 luglio 2023.
Ai sensi della richiamata normativa, sono comportamenti rilevanti che possono essere oggetto di segnalazione, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità di Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi e che consistono in:
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illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
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condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 08.06.2001 n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
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illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
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atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
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atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
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atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
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dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
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lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
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lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
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collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
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volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
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azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
In osservanza al suindicato decreto e alla normativa in materia, Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi ha istituito propri canali di segnalazione interni riservati che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante.
A tal fine Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi ha attivato una piattaforma, le cui caratteristiche sono conformi alle prescrizioni di cui alla vigente normativa.
Le segnalazioni possono altresì essere effettuate in forma orale, su richiesta del segnalante (da inviarsi attraverso le modalità sopra indicate), mediante un incontro diretto in presenza fissato entro un termine ragionevole.
La gestione delle segnalazioni è stata affidata al Comitato Whistleblowing, composto dai componenti dell’Organismo di Vigilanza, già istituito ai sensi del d.lgs. 08.06.2001 n. 231, i quali garantiscono il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.
Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni siano precisi, circostanziati e pertinenti rispetto alle riportate finalità di cui al d.lgs. 24/2023.
In particolare, nella descrizione del comportamento che origina la segnalazione, non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della stessa. In caso di segnalazioni trasmesse in evidente malafede, gli incaricati alla gestione si riservano di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
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